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Laterizio

Il laterizio è un prodotto in materiale ceramico a pasta porosa, utilizzato sin dalla preistoria nell'edilizia, che costituisce un importantissimo materiale da costruzione. Viene creato con argilla depurata, pressata in forme stabilite, asciugata e cotta in forni appositi. Sono laterizi il mattone, pieno e forato, la pignatta, la tavella, la volterrana, il coppo, la tegola, vari ornamenti architettonici ed elementi utilizzati in edilizia. Il termine mattone è spesso impropriamente usato come sinonimo di laterizio, ma è in sé uno dei vari materiali ceramici classificati sotto il nome di laterizi. I laterizi possono essere pieni oppure forati, con una percentuale di fori variabile sino al 25% di vuoto sul volume totale del pezzo.
Inizialmente leggeri nei diversi spessori variabili da 5 sino a 20 cm, oggi raggiungono dimensioni notevoli pari a 1×12×14 mm nelle forme più varie e con livelli di isolamento elevati. Possono avere due delle pareti esterne sagomate al fine di incastrare un pezzo con l'elemento adiacente e due pareti rettificate, al fine di ridurre lo strato di malta a valori inferiori al mm, ottenendo in tal modo grandi livelli di isolamento ed elevati carichi di resistenza della muratura alla compressione.
La dimensione del mattone è variabile, a seconda delle zone in Italia e dei Paesi nel mondo, non discostandosi molto dalla dimensione del mattone che in Europa va sotto il nome di NF (normalformato) pari a 60×120×250 mm. In alcuni Paesi si arriva a dimensioni pari a 60×90×190 mm.



Lavoratore

Persona che svolge un'attività manuale o intellettuale in un contesto di produzione di beni o erogazione di servizi. I lavoratori possono essere a titolo oneroso oppure a titolo gratuito. Il termine, senza altre specificazioni, si riferisce solitamente a coloro che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro, pubblico (ente o azienda pubblica) oppure privato (impresa): in questi casi si parla di lavoratore dipendente o subordinato. Il lavoratore presta la sua attività in cambio di una retribuzione. Oltre al lavoratore dipendente, vi è il lavoratore autonomo che è indipendente da un datore di lavoro. Pertanto, riceve il compenso da un committente oppure i ricavi dalla clientela. Molti lavoratori autonomi, avendo dei dipendenti a loro carico, sono essi stessi datori di lavoro (caso tipico dei piccoli imprenditori).



Lavoro a chiamata

Il lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call) è disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/03 e ss.mm.
E’ un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, rendendosi disponibile a rispondere alla “chiamata” di quest’ultimo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro a carattere discontinuo individuate dai contratti collettivi, oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, quali i fine settimana, il periodo delle ferie estive o delle festività natalizie e pasquali.
Il contratto di lavoro a chiamata può sempre essere stipulato per prestazioni rese da giovani di età inferiore ai 25 anni, o lavoratori di età superiore ai 45 anni, anche se pensionati, indipendentemente dal periodo di svolgimento e dal tipo di attività.
Divieti e caratteristiche:
Il contratto di lavoro intermittente è vietato nei soli casi tassativamente previsti dalla legge (art. 34), tra i quali la sostituzione di personale in sciopero.
E’ stipulato in forma scritta. Datore di lavoro e lavoratore possono concordare in contratto il cosiddetto obbligo di disponibilità, a fronte del quale il lavoratore non può rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività.
Quale corrispettivo dell’obbligo di disponibilità, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità mensile.
Nel caso in cui il lavoratore non sia tenuto a rispondere alla chiamata, avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità, sia nel caso contrario, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, non matura quindi alcun trattamento economico o normativo, salvo l’eventuale indennità di disponibilità.
In tale periodo inoltre, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto. Il lavoratore intermittente non deve comunque ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.



Lavoro Nero

L’espressione lavoro nero o lavoro irregolare, non ha in Italia una chiara definizione giuridica. Le definizioni di lavoro nero sono state negli anni le seguenti: legge 28 luglio 2006, n. 248, (il c.d decreto Bersani) che ha all'art. 36-bis, comma 1, introdotto la sanzione per il "lavoro nero" stabilendo che è tale: «…l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. » Probabilmente tale definizione è stata tratta da art. L. 125-1 del Code du Travail (Codice del lavoro francese) che stabilisce cosa sia il lavoro illegale.
Cercando di dare una definizione più chiara alla locuzione lavoro nero, possiamo dire che:
• Il lavoro nero o irregolare si riferisce ad un’attività lavorativa a scopo di lucro svolta in violazione delle prescrizioni legali..
• Le varie tipologie di lavoro nero, dai lavori artigianali non svolti in orari di lavoro fino all'esercizio illegale esclusivo di un'attività eludendo il diritto fiscale, hanno in comune il fatto di sfuggire completamente o in parte alle tasse di diritto pubblico.
• Il lavoro nero è l’insieme di mansioni svolte da un lavoratore, dipendente o autonomo, sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, perché non registrato presso i Centri per l'Impiego, presso gli Istituti previdenziali (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.).
• Il lavoro nero quindi viola sempre la legge.
• Chi svolge un lavoro in nero elude il diritto fiscale, ma anche il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto della concorrenza e il diritto in materia di stranieri.
• Non scaturisce lavoro nero o irregolare il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali. Le sanzioni legate al lavoro nero sono fissate dalla legge n. 248 del 2006 in particolare all’art. 36 bis “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 12.000 per l'impiego di personale non risultante dalle scritture o altre documentazione obbligatoria, cui poi viene aggiunta una maggiorazione di € 150 per ogni effettiva giornata di lavoro irregolare. La Corte costituzionale ha poi modificato tale legge ed ha affidato la competenza del lavoro nero alla Direzione provinciale del lavoro. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la legge federale sulla lotta contro il lavoro nero, con cui gli organi di controllo possono applicare in modo più efficace le prescrizioni dei diversi testi di legge (p.es. in ambito fiscale, dei contributi sociali e del diritto in materia di stranieri) e di punire più severamente le violazioni.



Licenziamento

Il licenziamento è l'atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con un suo dipendente.
l licenziamento si contrappone, pertanto, al recesso unilaterale dal contratto di lavoro da parte del dipendente (dimissioni).
La disciplina giuridica del licenziamento deve affrontare due esigenze contrastanti: da un lato, quella del lavoratore di stabilità del reddito derivante dal rapporto di lavoro, quale fonte di sostentamento suo e della sua famiglia; dall'altro, quella del datore di lavoro e, in particolare, dell'impresa di flessibilità nell'impiego della forza lavoro sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo. La prima esigenza porta a limitare la libertà di licenziamento, sia sul piano sostanziale (delimitando, ad esempio, i casi in cui il licenziamento è consentito) che su quello formale (subordinandone la validità al rispetto di determinate forme e procedure); la seconda, al contrario, spinge verso la più ampia libertà di licenziamento.
Negli ordinamenti attuali, di solito, la libertà di licenziamento non è assoluta ma sottoposta a limitazioni più o meno incisive, tenuto anche conto che il lavoratore è ritenuto la parte debole del contratto di lavoro. Inoltre, alcune categorie di lavoratori possono godere di più intensa tutela contro il licenziamento: è il caso, in molti ordinamenti, dei dipendenti pubblici o, per lo meno, di alcune categorie di essi, come i funzionari della pubblica amministrazione (negli ordinamenti che li distinguono dagli altri dipendenti) o i magistrati. L'ordinamento italiano si colloca tra quelli che limitano in modo significativo la libertà di licenziamento, sebbene la disciplina complessiva presenti delle disomogeneità piuttosto marcate.



Liquidazione

È un'operazione con cui si concludono dei rapporti patrimoniali, ad esempio vendendo un bene. In particolare, la liquidazione dell'attivo (ad esempio in un fallimento) converte in moneta corrente valori quali: bene immobile, lettera di cambio, assegno, merce o altro.
Per estensione si ha una liquidazione quando si vende tutta la merce a prezzi scontati per monetizzare il magazzino o le rimanenze. Altrettanto per la vendita finale delle scorte.
Il pagamento a saldo di una fattura o meglio, dovrebbe essere la chiusura contabile a saldo di una fattura incassata e, quindi, resa liquida con la messa in cassa di valuta corrente.



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